3F Ingranaggi Srl, nell’ambito della propria attività di compliance aziendale ed impegno alla trasparenza, ha inteso nominare la gestione delle segnalazioni si sensi del D. Lgs. 24/2023 all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 (Odv) già nominato e operante da diversi anni nelle persone dell’Avv. Stefano Zanini e dell’Ing. Patrizia Simionato.
Si precisa che la nomina di tale Collegio è stata effettuata con il preciso scopo di garantire l’indipendenza di tale organismo e l’idonea formazione dei componenti.
Di seguito è consultabile un’informativa sul funzionamento di tale nuovo strumento normativo suddivisa per temi.
«Whistleblower» è chiunque sia a conoscenza di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decida di segnalarlo a una persona o a un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando atti di ritorsione a causa della segnalazione, viene riconosciuto al segnalante un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità.
Il «whistleblowing» è l’attività di regolamentazione delle procedure volte a rendere più agevoli tali segnalazioni e, al contempo, a garantire ai segnalanti riservatezza e protezione contro le ritorsioni.
É per tali motivi che la nuova normativa (D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019) prevede (dagli articoli 16 a 22 compresi) misure di protezione a beneficio della persona segnalante in caso di ritorsioni.
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
• DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 (link sito Normattiva)
• Direttiva (UE) 2019/1937 (link sito Parlamento Europeo)
• Informativa Whistleblowing (Link al documento PDF)
• Procedura Istruzione Operativa GQ5AIO10 whistleblowing rev. 00 comprensiva di modulo per eventuali segnalazioni in formato cartaceo (link al documento PDF)
L’Organismo di vigilanza si impegna ad adottare, tutti gli accorgimenti affinché l’identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.
Sarà compito poi dell’Organismo di vigilanza, una volta pervenuta la segnalazione, dare riscontro al segnalante circa la presa in carico della segnalazione stessa. Sarà poi cura del predetto Organismo acquisire ulteriori informazioni, presso gli uffici interessati. Una volta accertata la presenza di tutti gli elementi utili ad accertare i fatti, si procederà all’ istruttoria. Sono ammesse segnalazioni da parte di soggetto che palesi la propria identità e segnalazioni riservate (identità conosciuta esclusivamente da chi riceve la segnalazione). Si chiede pertanto di precisare quale livello di riservatezza si intende ottenere.
Le predette segnalazioni possono essere più efficaci rispetto alle segnalazioni anonime, in quanto consentono comunque un approfondimento mediante interlocuzione con il segnalante che potrà comunque avvenire, anche con mezzi informatici o analogici (cartacei) anche con interlocutore anonimo.
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